Art. 93.
(Modifica dell'articolo 108 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di inosservanza delle prescrizioni).

      1. L'articolo 108 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

      «Art. 108. - (Inosservanza delle prescrizioni). - 1. Al termine dell'affidamento in prova sostitutivo della pena pecuniaria, questa si considera eseguita, salvo quanto disposto dal presente articolo.
      2. Sempre al termine dell'affidamento in prova, se sono state segnalate violazioni delle prescrizioni, il magistrato di sorveglianza, in ordine alle stesse, valuta, con riferimento alle restrizioni della libertà del soggetto, agli impegni da lui assunti e alla sua complessiva risposta alle prescrizioni, se sia stato egualmente mantenuto un margine di maggiore afflittività rispetto alla originaria sanzione congruo in relazione al trattamento sanzionatorio sostitutivo. Se la valutazione è positiva, la pena si considera eseguita.
      3. Se la valutazione di cui al comma 2 è negativa, il magistrato di sorveglianza ridetermina, con riferimento ai tempi e all'andamento della prova, il periodo di affidamento in prova che deve essere ancora eseguito, entro i limiti del periodo di affidamento in prova inizialmente applicato,

 

Pag. 234

stabilendo, inoltre, un appropriato rafforzamento del regime delle prescrizioni. Tale rideterminazione è disposta una sola volta e, al termine del nuovo periodo di prova, la pena si considera eseguita.
      4. Il magistrato di sorveglianza provvede analogamente a quanto previsto dal comma 3 anche durante lo svolgimento della prova se le segnalazioni di violazioni delle prescrizioni, secondo la loro gravità, impongono un rafforzamento del regime delle prescrizioni o una nuova determinazione del periodo di prova residuo o di entrambi. Al termine del periodo di prova così determinato, si procede ai sensi dei commi 2 e 3.
      5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, si procede ai sensi del comma 1 dell'articolo 678 del codice di procedura penale».